Nuova legge sui reati ambientali

rifiuti_nel_bosco     Un paio di settimane fa, il Senato della Repubblica italiana ha approvato in modo definitivo il disegno di legge sui reati contro l’ambiente. Le proposte risalgono a circa vent’anni fa e da allora i disastri ambientali sono stati molti, spesso di grande impatto sull’opinione pubblica. Dopo tutto questo tempo, una maggioranza politica trasversale (PD, M5S e SEL) ha votato il disegno di iniziativa parlamentare.

     D’ora in poi, alcuni reati contro l’ambiente non saranno soltanto sanzionati con una contravvenzione ma diventano reati penali, con un tempo di prescrizione raddoppiato e pene aumentate. Ad esempio, il reato di inquinamento ambientale oltre a prevedere una multa da 10 mila a 100 mila euro, può comportare la reclusione da 2 a 6 anni.

     Prospettive che, si spera, possano ridurre questi tipi di reati e la devastazione di aree agricole o boschive più o meno vaste. Rimane il grande tema del ripristino dei luoghi inquinati: in molte zone d’Italia andando per i boschi e le campagne purtroppo non è difficile trovare rifiuti d’ogni genere, senza contare l’inquinamento spesso invisibile dei “grandi siti”. Nel testo è prevista anche la confisca di beni e il ripristino della situazione ambientale antecedente all’inquinamento da parte dei colpevoli.

Per approfondire: Legge 22 maggio 2015 n. 68, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” entrata in vigore il 29 maggio scorso.

Riporto ancuni commi dell’art. 1, che aggiunge il titolo VI bis al codice penale. 

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). – E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). – Se da uno dei fatti di cui all’articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di piu’ persone, di lesioni di piu’ persone, ovvero di morte di una o piu’ persone e lesioni di una o piu’ persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l’ipotesi piu’ grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non puo’ superare gli anni venti.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). – Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;

2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Nell’immagine: rifiuti vari (urbani, scarti di edilizia, plastica, …) riversati in un bosco; ora anche questi comportamenti sono reati penali.

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