L’ovulo umano non fecondato è brevettabile

      Cellule che da sole non sono in grado di svilupparsi in organismi umani, secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che ha sede a Lussemburgo sono brevettabili. In questo categoria rientrano anche gli ovuli non fecondati, ma indotti a riprodursi autonomamente per partenogenesi.     

     La partenogenesi è un tipo di riproduzione cellulare non sessuale in cui l’uovo si sviluppa senza essere fecondato dallo spermatozoo. Esistono organismi che si riproducono solo per partenogenesi (partenogenesi obbligata), come alcune specie di afidi e di rotiferi, mentre altri (insetti imenotteri, alcuni acari, rotiferi) depongono uova che possono svilupparsi mediante fecondazione o per partenogenesi (partenogenesi facoltativa).

     Per la corte di giustizia UE, poiché l’ovulo umano non fecondato non può trasformarsi in embrione, allora le sue manipolazioni senza fecondazione possono essere brevettate. Lo sviluppo in laboratorio di questi ovuli può portare alla loro commercializzazione e al loro uso per sperimentazioni e ricerche mediche.

     Il caso era stato presentato dalla International Stem Cell Corporation alla Corte di Giustizia della Gran Bretagna che ha investito del problema la Corte UE.

     Quali sono le conseguenze di questa decisione? Per alcuni commentatori si potrà fare ricerca medico-biologica con maggiore libertà e questo condurrà a maggiori opportunità di cura per malattie che oggi sono incurabili in altri modi. Secondo altri, invece, determinerà un incremento del commercio illegale di oociti, se non addirittura di altri prodotti del corpo umano. Ma la decisione della Corte UE lascia libertà ai singoli Stati di organizzare autonomamente le condizioni di questa brevettabilità. Si può facilmente prevedere una spaccatura nella comunità scientifica e nell’opinione pubblica, anche perché nel 2011 la stessa Alta Corte UE dichiarò che l’uso delle cellule staminali embrionali per la ricerca scientifica non è brevettabile, perché ciò lederebbe la dignità umana.

   La decisione di qualche giorno fa si aggiunge a quella precedente e alla direttiva comunitaria del 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. La direttiva distingue ciò che è brevettabile da ciò che non lo è, sollecitando gli Stati membri all’adozione o all’adeguamento della loro legislazione alle indicazioni della direttiva. Tra le altre cose si chiarisce che non sono brevettabili:

  • le varietà vegetali e le razze animali;
  • i procedimenti essenzialmente biologici miranti alla produzione di vegetali o di animali, come l’incrocio o la selezione. Tale esclusione non riguarda tuttavia la brevettabilità di invenzioni aventi ad oggetto un procedimento microbiologico.
  • il corpo umano né la mera scoperta di uno dei suoi elementi, compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.

     Le implicazioni etiche di quest’ultima decisione della Corte di Lussemburgo sono evidenti e in alcuni Paesi molto sensibili a questo tema sarà più difficile legiferare in sintonia con la Corte di Giustizia europea.

Direttiva comunitaria sulle biotecnologie.

Credit immagine: http://imgkid.com/primary-oocyte.shtml  

 

Lascia un commento